L’iter da seguire è diviso in tre fasi:
A. Preparazione della pratica;
B. Presentazione della pratica;
C. Conclusione dell’iter della pratica.
A) Preparazione della pratica
La pratica si compone di un insieme di documenti appartenenti a due categorie, documenti tecnici e documenti amministrativi, che variano a seconda della tipologia di intervento oggetto della pratica.
Tutti i documenti di entrambe le categorie devono essere prodotti nella forma di documenti elettronici o informatici e devono essere contenuti all’interno di un supporto di memorizzazione del tipo CD o DVD.
Solo alcuni dei documenti amministrativi devono essere prodotti anche su supporto cartaceo e vanno a costituire, unitamente al CD o DVD, il plico da presentare. I documenti amministrativi sono rappresentati da: modulistica, ricevute di pagamento degli oneri istruttori, pareri, permessi, provvedimenti amministrativi, dichiarazioni sostitutive etc. I documenti tecnici sono rappresentati da: elaborati grafici, relazioni tecniche e specialistiche, tabulati di calcolo, documentazione fotografica, certificazioni di prove di laboratorio ed in situ, certificazioni di produzione etc.
Nel file "Nuova Trasmissione pratiche" sono descritte le informazioni di dettaglio relative ai documenti che, per ciascuna tipologia di procedimento, devono fare parte della pratica. È riportata, inoltre, la specifica nomenclatura da utilizzare per i file dei documenti, alla quale si raccomanda di prestare la dovuta attenzione.
Uno dei documenti amministrativi da produrre, sia su supporto cartaceo, sia in formato digitale, è quello denominato “modulo A0”, che riveste un’importanza primaria ai fini della trasmissione e della successiva gestione della pratica, come precisato di seguito.
Con riferimento alle pratiche consegnate secondo le precedenti modalità (in vigore fino alla data del 11 maggio 2020, poi prorogata al 30 maggio 2020), che prevedevano la presentazione di elaborati cartacei, si fa presente che la successiva trasmissione di:
• documenti relativi al collaudo (certificato di collaudo, relazione a strutture ultimate, certificazioni di prove etc.);
• pratiche di “deposito post art.90” (per le sopraelevazioni);
• eventuali pratiche di varianti o integrazioni, dovrà continuare a seguire le stesse modalità della pratica iniziale, al fine di garantire completezza e uniformità della documentazione all'atto della relativa conservazione.
B) Presentazione della pratica
La pratica, costituita secondo quanto sopra esposto (plico contenente gli allegati cartacei ed il CD/DVD), deve essere presentata dal titolare dell’intervento edilizio (committente), o da un suo delegato, allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento.
Il Comune provvederà successivamente ad inoltrare all’Ufficio Protocollo della Provincia l’intero plico ricevuto, utilizzando quale nota di trasmissione la copia cartacea del “modulo A0”. In questo modulo, infatti, è prevista una sezione di competenza dello Sportello Unico dell’Edilizia comunale, in cui dovranno essere riportati protocollo in uscita e firma del responsabile dell’Ufficio.
Il Comune può anche utilizzare una lettera di trasmissione appositamente redatta, in aggiunta al “modulo A0”. Ciò potrebbe risultare utile nei casi in cui si intendano comunicare all’Ufficio Edilizia Sismica della Provincia specifiche informazioni riguardanti la pratica.
Per le pratiche relative a deposito, ex artt.65 e 93, la presentazione allo S.U.E. comunale deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.
Per gli interventi che comportano la realizzazione di sopraelevazioni, l’iter si articola in due fasi, ciascuna delle quali prevede la presentazione della relativa pratica. Nella prima fase, che precede il rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere presentata (sempre per il tramite della S.U.E. comunale) la pratica di autorizzazione alla sopraelevazione.
Una volta emesso, da parte della Provincia, il certificato di autorizzazione alla sopraelevazione, lo S.U.E. comunale provvederà al rilascio del titolo abilitativo e potrà aver inizio la seconda fase, nella quale è prevista la presentazione allo S.U.E., prima dell’inizio dei lavori, della pratica relativa al deposito ex artt.65 e 93 (cd. “deposito post art.90”).
Per quel che riguarda le varianti in corso d’opera, quelle “non sostanziali” possono essere dichiarate e documentate al termine dei lavori, presentando i relativi elaborati unitamente alla relazione a strutture ultimate.
Le varianti “sostanziali”, invece, dovranno essere denunciate prima di dare inizio ai lavori da realizzare in variante mediante la presentazione di una seconda pratica di deposito collegata alla prima.
Occorre precisare che, se la variante sostanziale interessa un intervento di sopraelevazione, è necessario presentare una seconda pratica di autorizzazione alla sopraelevazione e, successivamente, una seconda pratica di deposito post art.90.
C) Conclusione dell’iter della pratica
Il provvedimento finale, contenente gli esiti dell'istruttoria, sarà trasmesso, tramite Pec, ai seguenti destinatari:
1. committente (solo se è stato indicato il relativo indirizzo Pec nel “modulo A0”; in caso contrario, sarà trasmesso tramite lettera raccomandata);
2. sportello Unico dell’Edilizia del Comune nel quale l'intervento edilizio dovrà essere eseguito;
3. professionista delegato nel “modulo A0”;
4. altre figure professionali interessate dal processo edilizio ed indicate nella modulistica della pratica (qualora ritenuto necessario).
Nel provvedimento finale, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sarà riportato il collegamento dal quale poter scaricare, su Internet, la copia dell’intera documentazione della pratica firmata digitalmente dal tecnico che ha effettuato l’istruttoria.
Per le pratiche presentate su supporto cartaceo (secondo le modalità in vigore fino alla data del 11.05.2020), la copia della documentazione debitamente timbrata e vistata dal tecnico istruttore potrà essere ritirata dal committente, o da persona all’uopo delegata, previo appuntamento con il responsabile del procedimento (indicato nel provvedimento finale).
Nell'ipotesi di delega, all’atto del ritiro dovrà essere consegnato all’Ufficio il modulo delega, firmato in originale dal committente, unitamente alle copie, firmate e datate, dei documenti di identità di delegante e delegato.