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Catalogo servizi

Ambiente ed energia

Procedere alla spedizione transfrontaliera di rifiuti

A chi è rivolto

Il servizio è destinato ai soggetti che intendono spedire rifiuti all'estero o ricevere rifiuti dall'estero (Regolamento UE 2024/1157).

Come fare

A partire dal 21 Maggio 2026 tutte le informazioni e la documentazione, relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ai sensi dell’art.27 del Regolamento UE 2024/1157, devono essere trasmesse e scambiate per via elettronica utilizzando la piattaforma del sistema centrale gestita dalla Commissione Europea, Digital Waste Shipment System (DIWASS) raggiungibile alla pagina: DIWASS. Per poter utilizzare il Diwass, tutti gli Operatori (compresi i vettori) coinvolti in una spedizione transfrontaliera di rifiuti, dovranno preventivamente registrarsi nel sistema e dovranno far pervenire la loro richiesta all’indirizzo: ambiente@cert.provincia.le.it. Questa Autorità, ricevuta la richiesta, registrerà in Diwass gli Operatori aventi sede legale nel proprio territorio. Per informazioni su accesso al Diwass e modalità operative si invita a visionare i video tutorials messi a disposizione dalla Commissione europea alla pagina: Operators.

Tutte le istanze dovranno essere trasmesse anche all’indirizzo: ambiente@cert.provincia.le.it.

Nota Bene: Le spedizioni di rifiuti, accompagnate dall’Allegato VII del Reg. UE n.2024/1157 (Lista Verde), dal 21 Maggio 2026 al 31 Dicembre 2026, non verranno gestite tramite Diwass, pertanto i documenti di cui all’Allegato VII, ai sensi dell’art. 18 del Reg. UE n.2024/1157, dovranno continuare ad essere trasmessi dagli operatori economici mediante documenti cartacei (secondo indicazioni desumibili dal “Report from morning meeting of Waste Expert group – Waste Shipment Regulation 27 March 2026” disponibile alla pagina Register of Commission expert groups and other similar entities) e comunicate anche all’indirizzo: ambiente@cert.provincia.le.it.

Chiarimenti forniti dalla Commissione Europea e trasmessi a questo ufficio dal MASE

Rifiuti in plastica.

• Poiché l’articolo 40(3)(b) si applica dal 21 maggio 2026, tutte le esportazioni di rifiuti di plastica sono ora soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.
• Come primo passaggio, un notificatore dell’UE deve quindi presentare una richiesta di notifica a tutte le autorità competenti coinvolte, sia all’interno dell’UE sia nei Paesi terzi di destinazione e, ove applicabile, di transito.
• Tale trasmissione deve essere effettuata per via elettronica e, contemporaneamente, tutti i documenti e le informazioni devono essere inviati con altri mezzi (e-mail, fax, posta) alle autorità competenti dei Paesi terzi, salvo che queste siano anch’esse collegate a DIWASS (si vedano, ad esempio, gli articoli 38(2)(a) e 44(1)).
• Il notificatore dell’UE è inoltre responsabile dell’inserimento in DIWASS di tutte le informazioni ricevute nel successivo processo di gestione della richiesta di notifica, compresi gli avvisi di ricevimento provenienti dai Paesi terzi, informando così le autorità competenti dell’UE.
• Nel caso di esportazioni verso paesi OCSE, l’articolo 44(2)(g) prevede che il consenso ai sensi dell’articolo 9 possa essere considerato acquisito sotto forma di consenso tacito. Il riferimento a “un consenso ai sensi dell’articolo 9” significa che l’autorità competente di destinazione ha confermato la ricezione!
• Nel caso di esportazioni verso Paesi non OCSE, l’articolo 37 del regolamento 1013/2006 e il regolamento 1418/2007, pur rimanendo applicabili fino al 20 maggio 2027, non sono più pertinenti per le esportazioni di rifiuti di plastica classificati B3011. L’obbligo di presentare una notifica prevale su qualsiasi specificazione delle norme nazionali che alcuni Paesi potrebbero aver indicato nel contesto del regolamento 1418/2007. Naturalmente, tali controlli nazionali possono continuare ad applicarsi nel Paese interessato, ma la presentazione di una richiesta di notifica rimane un obbligo del notificatore dell’UE e, come indicato sopra, comprende l’invio della richiesta a tutte le autorità competenti coinvolte, inclusi i paesi terzi interessati.

Ulteriore chiarimento: relativamente agli ultimi due punti del suddetto elenco, nel caso di esportazioni verso Paesi non OCSE, non è possibile presumere il consenso tacito dell’autorità competente di destinazione.

2. Presentazione di notifiche provenienti da paesi terzi.
Sul sito web della Commissione relativo a DIWASS (Digital Waste Shipment System (DIWASS) - Green Forum - European Commission), sono disponibili informazioni riguardanti: a) Chi deve registrarsi in DIWASS; b) Come registrare un’autorità competente non UE in DIWASS (nella sezione FAQ del sito web). E’ inoltre disponibile un documento che riassume come procedere nel contesto degli operatori e delle autorità competenti dei paesi terzi che utilizzano o non utilizzano il sistema - website (nella risposta alla FAQ: “Come conformarsi al regolamento sulle spedizioni di rifiuti (WSR) in caso di importazioni verso o esportazioni dall’UE, se una determinata autorità competente o operatore economico di un paese terzo non utilizza DIWASS?”).

3. Errore di traduzione all'articolo 3(7) del Regolamento (UE) 1157/2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, recante la definizione di "Persona che organizza la spedizione".
La versione in lingua inglese del suddetto articolo del Regolamento, infatti, così recita: "person who arranges the shipment means any of the following natural or legal persons under the national jurisdiction of the country of dispatch, who carries out or plans to carry out a shipment as referred to in Article 4(4) or (5), or who has or plans to have such a shipment carried out..." Nella versione in lingua italiana, invece, la medesima definizione è stata così tradotta: "persona che organizza la spedizione: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione..." La traduzione italiana di "Country of dispatch" avrebbe dovuto essere "Paese di spedizione" di cui alla definizione del successivo punto (13), anziché genericamente "Stato membro". La distinzione tra "Paese di spedizione" e "Stato membro", infatti, è di carattere sostanziale e l'utilizzo della prima si rende necessario al fine di definire chiaramente che il Paese, sotto la cui giurisdizione è assoggettata la persona che organizza la spedizione, è solo quello dal quale ha inizio o è pianificato che abbia inizio la spedizione di rifiuti. Tale Paese, inoltre, non necessariamente corrisponde a uno Stato membro ma può essere anche un Paese terzo. Quanto sopra rilevato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE che, a sua volta, ha interessato il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ai fini della rettifica della versione italiana del Regolamento. Pertanto, ad ogni buon fine si rappresenta che, nelle more di tale rettifica, fa fede quanto scritto nella versione inglese del Regolamento.

4. Altro errore di traduzione rilevato nella versione italiana del Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, e precisamente, all'art. 18(8) recante "obblighi generali di informazione".
Nello specifico, l’articolo stabilisce che "l’impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall’averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII..." La versione inglese del Regolamento, invece, al medesimo articolo stabilisce che: "The recovery facility or the laboratory shall, within two working days of receipt of the waste, provide confirmation to the person who arranges the shipment that the waste has been received by completing the relevant information contained in Annex VII... Il mancato inserimento del termine "lavorativo" nella versione italiana, quindi, potrebbe generare importanti criticità ai fini della tempistica di conferma di ricevimento del rifiuto, specialmente per quelle spedizioni di rifiuti che giungono all'impianto di recupero a ridosso dei fine settimana e, quindi, dei giorni festivi. Quanto sopra rilevato è stato già segnalato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE che, a sua volta, interesserà il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ai fini della rettifica. Nelle more di tale rettifica, si rappresenta che fa fede quanto scritto nella versione inglese del Regolamento.
 

Cosa si ottiene

La Provincia, dopo aver verificato le informazioni e i documenti, rilascia il provvedimento finale di autorizzazione.

Tempi e scadenze

Come da nuovo Regolamento europeo e procedura Diwass.

Costi

Versamento dei diritti amministrativi (D.M. n. 370/98) da effettuare utilizzando la pagina: "Portale dei Pagamenti”. L’importo da corrispondere è così determinato:
- attività di importazione: € 258,23 per ogni modulo (max 5 trasporti), oltre a € 25,82 per ogni trasporto eccedente;
- attività di esportazione: € 129,11 per ogni modulo (max 5 trasporti), oltre a € 12,91 per ogni trasporto eccedente.

Accedi al servizio

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
Via Botti n. 1, Lecce
- Pec: ambiente@cert.provincia.le.it
Lunedì, mercoledì e venerdì, ore 10.30 - 12.30; martedì e giovedì, ore 16 - 17.30 (previo appuntamento telefonico)

Contatti
• Dirigente Alessandro Guerrieri E-mail: aguerrieri@provincia.le.it E-mail: transfrontalieri@provincia.le.it
• Funzionario responsabile Salvatore Francioso E-mail: sfrancioso@provincia.le.it Tel. 0832 683 687 E-mail: transfrontalieri@provincia.le.it
• Istruttore Silvia Borgia Tel.: 0832 683798 E-mail: transfrontalieri@provincia.le.it
lun-merc. e ven. ore 10.30-12.30 - mart. e giov. 16.00-17.30

Ulteriori informazioni

Link utili
Servizio centrale di autenticazione degli utenti: Portale utenti EU Login - Portale EU Login - Unione europea
Creazione dell’account EU: Come posso creare il mio account EU Login - Portale EU Login - Unione europea  

Allegati

Normativa di riferimento

• “Requisiti per l’interoperabilità tra il sistema centrale e altri sistemi o software per lo scambio di dati e informazioni sulle spedizioni di rifiuti ai sensi del Regolamento n.2024/1157 /UE” - Regolamento di esecuzione - UE - 2025/1290 - EN - EUR-Lex;
• Regolamento comunitario CE 2024/1157 del 11/04/2024 “Regolamento relativo alla spedizione dei rifiuti, che modifica i Regolamenti UE n.1257/2013 e UE n.2020/1056 e abroga il Reg. CEn.1013/2006” - Regolamento - UE - 2024/1157 - EN - EUR-Lex;
• Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17 - Bussola Normativa;
• Decreto Legislativo n.152/06 (art. 193 comma 7 e art. 194)- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Normattiva;
• Decreto Ministeriale n.370/98 - DECRETO 3 settembre 1998, n. 370 - Normattiva

Reclami e suggerimenti
Il cittadino/a può trasmettere reclami e/o suggerimenti relativi al servizio offerto, attraverso la compilazione e secondo le modalità definite dall’apposito modulo.
Customer satisfaction
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Ultimo aggiornamento

07/09/2026, 12:09